Da quando è iniziata l’emergenza Coronavirus e il conseguente lockdown, prima di alcune zone e poi dell’Italia intera, il Governo ha emanato diverse misure urgenti, soprattutto di natura economica. Il fine è stato quello di andare incontro alle esigenze di chi ha perso il lavoro o si è visto ridurre il proprio fatturato a causa della chiusura totale del Paese. Tra queste è compresa anche la possibilità di sospendere il pagamento delle rate mutuo e accedere al “fondo di solidarietà”. Questo fondo si occuperà di pagare il 50% degli interessi alla banca, durante tutto il periodo di sospensione.
Le condizioni per ottenere la sospensione
Questo aiuto può essere ottenuto solo per mutui accesi per l’acquisto dell’abitazione principale e per un importo non superiore ai 250 mila euro. Sono esclusi edifici signorili (categoria catastale A1), ville con grandi giardini (A8) e castelli o palazzi storici (A9). Non solo: è necessario che siano già state corrisposte le rate per tutto il primo anno dalla stipula del finanziamento.
Inoltre deve essersi verificato il licenziamento da un lavoro subordinato o parasubordinato, oppure una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi. Se invece si svolge una libera professione, bisogna compilare un’autocertificazione nella quale si dimostra che si è subito un calo del fatturato superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre del 2019.
Come si ottiene
La domanda deve essere presentata presso la propria banca compilando il modulo messo a disposizione dal Ministero delle Finanze. Se si è lavoratori subordinati è necessario allegare anche una copia del provvedimento di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, la richiesta del datore di lavoro di ammissione al beneficio e una sua dichiarazione per attestare la sospensione o riduzione dell’orario.
di Giulia Dallagiovanna
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